Per la corte d'appello medicea la transazione fiscale non e' obbligatoria in caso di concordato preventivo (artt. 160 e 182 ter L.Fall.)

pdf Interessante decisione della Corte d'Appello di Firenze che con pronuncia del 13 aprile 2010 ha statuito che la transazione ex art. 182 ter L.Fall. è meramente facoltativa per il debitore concordatario che non intenda conseguire gli effetti propri della transazione fiscale, e cioè il consolidamento del debito erariale e la cessazione del contendere per le liti in corso .

D'altra parte la scelta di rinunciare a tali effetti non presentando la transazione fiscale, permette all'imprenditore in concordato di pagare anche i crediti erariali secondo l'ordinario concorso concordatario che trova nel nuovo secondo comma dell'art. 160 L.Fall. il relativo cardine quanto ai crediti prelatizi.

Pertanto anche l'Iva potrà essere pagata in misura stralciata, oltre che meramente dilazionata.

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E’ opponibile ai creditori ipotecari il provvedimento di assegnazione della casa familiare anche se trascritto successivamente all'ipoteca


pdf Nella specie il decreto di omologa contenente il provvedimento di assegnazione della casa familiare di durata ultranovennale era stato trascritto prima del pignoramento, ma successivamente alle ipoteche volontarie iscritte dagli Istituti di credito parti della medesima esecuzione immobiliare.

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Il debitore in crisi, al fine di offrire una maggiore percentuale ai propri creditori, può gestire personalmente la liquidazione dell’attivo del concordato preventivo, senza quindi dover necessariamente ricorrere ad un liquidatore giudiziale.

pdfSi osserva che l’art. 182 L.F., laddove prevede che il tribunale nomini un liquidatore “se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente”, ha inteso configurare la cessione liquidatoria dei beni al liquidatore giudiziale come una soltanto delle possibili forme di soddisfacimento del creditori che possono essere adottate nel piano concordatario con cessione dei beni. Deve quindi ritenersi possibile per il debitore presentare ai creditori un piano di concordato con cessione dei beni avente contenuti diversi dal tradizionale modello del mandato conferito agli organi della procedura avente ad oggetto la vendita dei beni ceduti e la distribuzione del ricavato ai creditori (Tribunale di Firenze, Sezione fallimentare, provvedimento del 4 gennaio 2010).

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Il padre ha diritto al risarcimento del danno esistenziale subito a causa della nascita indesiderata del figlio.

pdfLa nascita indesiderata determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare (non i propri specifici "valori costituzionalmente protetti", ma) la propria vita quotidiana, l'esistenza concreta, con le prevalenti esigenze del figlio, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono: le conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa, allora finiscono per consistere proprio nei "rovesciamenti forzati dell'agenda" di cui parte della dottrina discorre nel prospettare la definizione del danno esistenziale (Cassazione civile, sez. III, sentenza 04.01.2010, n. 13)

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Deve essere consentita l’azione esecutiva dei creditori relativa ad un esercizio commerciale che sia stato acquistato per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

pdfIl Tribunale di Firenze, in linea di continuità con il più recente orientamento della Corte di Cassazione in materia, interpreta in modo estensivo la nozione di debiti contratti per i "bisogni della famiglia" di cui all'art. 170 c.c. rilevante al fine di escludere pignorabilità dei beni oggetto del fondo patrimoniale, in relazione a debiti contratti per motivi estranei alle necessitò del nucleo familiare (Tribunale di Firenze, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, provvedimento del 21 agosto 2009)

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