Il padre ha diritto al risarcimento del danno esistenziale subito a causa della nascita indesiderata del figlio.
La Suprema Corte, in netta rottura con l’orientamento precedentemente espresso dalle Sezioni Unite nel 2008, riconosce espressamente al padre il diritto al risarcimento del danno cd. "esistenziale" subito a causa della nascita indesiderata di un figlio, in conseguenza di una tardiva diagnosi medica di una malformazione fetale e consistente nel cambiamento di vita che investirà la sua vita, imponendogli "di condurre giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti, una vita diversa o peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto".
La Corte ha infatti precisato che "in casi del genere, il danno risarcibile non può essere limitato solo al danno alla salute in senso stretto della gestante". Se infatti il padre non ha titolo per intervenire sulla decisione di interrompere la gravidanza, ai sensi della L. del 1978, diversa questione è quella relativa al danno che il padre può subire, perchè altri hanno impedito alla madre di esercitare il diritto di interruzione della gravidanza, che solo la medesima legittimamente poteva esercitare.
La mancata interruzione della gravidanza, determinata dall'inadempimento colpevole del sanitario, può pertanto essere a sua volta causa di danno risarcibile per il padre del nascituro.
