Appello Firenze, 22 novembre 2010
Anche successivamente alla omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale è legittimato a proporre l'azione di responsabilità nei confronti del commissario giudiziale o del commissario liquidatore in precedenza nominati. (Fattispecie anteriore alla riforma della legge fallimentare).
Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito ilcaso.it.
Tribunale La Spezia, 02 maggio 2011
Alla luce del novellato art. 160, legge fallimentare, deve ritenersi ammissibile un concordato preventivo, che, pur formalmente non di gruppo, permetta comunque un'articolata gestione della crisi d'impresa attraverso la costituzione di una società in nome collettivo il cui patrimonio sia il risultato dei conferimenti aziendali delle società di capitali in crisi, le quali, divenendo soci illimitatamente responsabili, fruiscono anch'esse, ai sensi dell'art. 184, comma 2, legge fallimentare, dell'efficacia del concordato preventivo che, a completamento dell'operazione straordinaria in esame, la neo costituita società in nome collettivo presenterà.
L'amministratore di una società in bonis non può rilasciare fideiussione a favore di un'altra propria società decotta
L’amministratore di una società in bonis non può rilasciare fideiussione a favore di un’altra propria società decotta (anche se la Normativa Comunitaria - art. 10, 1° comma, Direttiva 16 settembre 2009 n. 2009/101/CE - sembra far propendere per la validità).
Può essere soggetto ad azione revocatoria l'atto di donazione dell'usufrutto di un immobile da parte del coniuge separato a favore dell'altro coniuge
Giusto processo significa anche evitare che le lungaggini processuali possano pregiudicare l'attore tempestivamente attivatosi a tutela dei propri diritti trascrivendo anteriormente al fallimento di parte convenuta una citazione ex art. 2932 c.c.
Giusto processo significa anche evitare che le lungaggini processuali e quindi che il possibile intervenuto fallimento della parte convenuta possa pregiudicare l’attore tempestivamente attivatosi a tutela dei propri diritti trascrivendo anteriormente al fallimento una citazione ex art. 2932 c.c.
Cassazione civile, sezione I, 23 giugno 2010, n. 15218
