Sulla convocazione del debitore per la revoca del concordato
Cassazione civile, sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 21487
“Qualora la proposta di concordato preventivo sia stata presentata nel corso di un procedimento prefallimentare, il contraddittorio tra creditore istante e il debitore si è già instaurato in sede pre - fallimentare e quindi non è necessaria una nuova convocazione ai fini del sub-procedimento di revoca.”
(massima redazionale)