Sub art. 124 l.fall.
Sul patto di limitazione della responsabilità
“Ai sensi dell’art. 124, co. 4, l. fall. possono legittimamente escludersi dal perimetro della proposta di concordato fallimentare i creditori non ammessi al passivo e non ancora opponenti al momento del deposito della domanda concordataria. Difatti, l’opinare diversamente, oltre in palese contrasto con il tenore letterale della norma , si pone in conflitto con lo spirito della legge fallimentare di non apprestare particolari tutele ai creditori tardivi, i quali non hanno diritto di partecipare alle ripartizioni dell’attivo precedenti (l.fall., art. 112), salvo che siano assistiti da cause di prelazione o dimostrino che il ritardo non è ad essi imputabile, con divieto di ripetizione di quanto già ripartito (l.fall., art. 114). Nel concordato fallimentare è ulteriormente accentuata tale tendenza, essendo esclusi dal concorso, non solo i creditori chirografari, ma anche quelli prelatizi che non abbiano presentato domanda di ammissione allo stato passivo al momento del deposito della proposta di concordato fallimentare, essendo pienamente rispondente all’intento del legislatore favorire in ogni modo la soluzione concordataria, così facilitando la chiusura della procedura fallimentare."