Sub artt. 130 e 136 L.F.
Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo
 
Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2018, n. 15793 (Rel. Campese)
“L’omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 L.F. a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio, o alla prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c. ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato (la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte riguardava un concordato fallimentare regolato dalla precedente disciplina, tra l’altro prevedente l’automatica chiusura del fallimento con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione ai sensi dell’originario art. 131, ult. co.  L.F.).”
Precedenti citati: Cass. 4766/2007; Cass. 5369/2001
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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