Sub artt. 130 e 136 L.F.
Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo allorché sussista patto di differimento degli effetti traslativi
 
Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2018, n. 15793 (Rel. Campese)
“In tema di concordato fallimentare con assuntore, la perdita della legittimazione processuale del curatore è riconducibile soltanto all’emanazione del decreto ex art. 136, co. 3 L.F., giacché sino a quel momento, tutte le attività in essere, ivi comprese le cause attive, sono orientate alla realizzazione dell'interesse dei creditori concorsuali ed al miglior soddisfacimento possibile, determinando per ciò la permanenza in carica degli organi del fallimento, tenuti a controllare che il concordato omologato venga adempiuto correttamente. In tutti i casi, è comunque necessario che l’evento provocante l’interruzione del processo risulti dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., in difetto di che il processo prosegue tra le parti originarie (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 43 L.F. in ordine all’invocata automatica chiusura della procedura essendo la norma de qua dettata per la distinta ipotesi dell’ apertura  di fallimento, non per la chiusura conseguente all'omologazione di un concordato che nella fattispecie, ante novella del 2006, si era verificata automaticamente ai sensi del disposto dell’originario art. 131, ult. co. L.F.).”
Precedenti citati: Cass. 4766/2007; Cass. 979/2009 
[Nota redazionale: va segnalato che Cass. 4766/2007 si preoccupa anche di precisare che tale effetto processuale differito sino al decreto ex art. 136, co. 3 L.F. si verifica esclusivamente nel caso in cui sussista uno specifico patto concordatario che rinvia il trasferimento dell’attivo all’assuntore alla completa esecuzione del c.f., effetto che invece, di regola, si verifica già con la definitività del decreto di omologazione - cfr. Cass. 4863/2010; Cass. 12140/2009  - con l’ulteriore precisazione che gli organi fallimentari restano comunque in carica  sino  all’avvenuta esecuzione del c.f. salvo la sussistenza del patto di immediata liberazione del debitore - cfr. 16040/2011.]
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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