Sub artt. 124 L.F. e 130 L.F.
Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare
Cassazione civile, sez. I, 26 maggio 2009, n. 12140
“Nel concordato fallimentare con assuntore la cessione delle attività, salvo patto contrario, comporta il trasferimento di tutte le posizioni di cui era titolare il fallito comprese quelle relative agli interessi legittimi (nella specie, concessione su beni demaniali).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)