CAPO IV

Disposizioni di procedura

Art. 238. Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento. – I. Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’articolo 17.

II. È iniziata anche prima nel caso previsto dall’articolo 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Art. 239. Mandato di cattura. – Articolo abrogato dall’articolo unico, L. 18 novembre 1964, n. 1217.

Art. 240. Costituzione di parte civile. – I. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

II. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

Art. 241. Riabilitazione. – I. La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti.

 

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