TITOLO IV

Dell’ammissione controllata

Art. 187. Domanda di ammissione alla procedura (1). – (abrogato)

 

 

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all’intero titolo quarto, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 187. Domanda di ammissione alla procedura. – I. L’imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell’articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l’impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell’amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.

II. La domanda si propone nelle forme stabilite dall’articolo 161.

 

Art. 188. Ammissione alla procedura (1). – (abrogato)

 

 

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all’intero titolo quarto, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 188. Ammissione alla procedura. – I. Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:

1) delega un giudice alla procedura;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.

II. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168.

III. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.

 

Art. 189. Adunanza dei creditori (1). – (abrogato)

 

 

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all’intero titolo quarto, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 189. Adunanza dei creditori. – I. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli articoli 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.

II. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.

III. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.

IV. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.

 

Art. 190. Provvedimenti del giudice delegato (1). – (abrogato)

 

 

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all’intero titolo quarto, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 190. Provvedimenti del giudice delegato. – I. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all’adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.

II. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame (1).

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(1) Corte cost. 26 luglio 1988, n. 881, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove si fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell’amministrazione controllata, dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all’in­teressato.

 

Art. 191. Poteri di gestione del commissario giudiziale (1). – (abrogato)

 

 

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all’intero titolo quarto, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 191. Poteri di gestione del commissario giudiziale. – I. Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d’ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell’impresa e l’am­mi­nistrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.

II. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 166.

III. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell’articolo 116.

 

Art. 192. Relazioni dell’amministrazione e revoca dell’amministrazione controllata (1). – (abrogato)

 

 

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all’intero titolo quarto, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 192. Relazioni dell’amministrazione e revoca dell’amministrazione controllata. – I. Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull’andamento dell’impresa.

II. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell’amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.

III. Se in qualunque momento risulta che l’amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell’imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.

 

Art. 193. Fine dell’amministrazione controllata (1). – (abrogato)

 

 

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all’intero titolo quarto, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 193. Fine dell’amministrazione controllata. – I. Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell’articolo 17.

II. Se al termine dell’amministrazione controllata risulta che l’impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell’articolo precedente.

 

 

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