CAPO III

Degli effetti del fallimento

SEZIONE I

Degli effetti del fallimento per il fallito

Art. 42. Beni del fallito.I. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’am­ministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

II. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

III. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi (1).

 

 

(1) Comma introdotto dall’art. 40 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 42. Beni del fallito.I. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

II. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

 

Art. 43. Rapporti processuali.I. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

III. L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.

IV. Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia (1).

 

 

(1) Comma aggiunto dall’art. 7 lett. b) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

NORMA PRECEDENTE: d.lgs. n.5/2006

Art. 43. Rapporti processuali.I. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’im­putazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

III. L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo (1).

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 (1) Comma introdotto dall’art. 41 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 43. Rapporti processuali.I. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

 

Art. 44. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. – I. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

II. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

III. Fermo quanto previsto dall’articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma (1).

 

 

(1) Comma introdotto, con effetto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 44. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. – I. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

II. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

 

Art. 45. Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento. I. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Art. 46. Beni non compresi nel fallimento.I. Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile (1);

4) (soppresso) (2)

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

II. I limiti previsti nel primo comma, n. 2, sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia (3).

 

 

(1) N. 3 sostituito dall’art. 43 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

(2) N. 4 soppresso dall’art. 43 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

(3) Comma sostituito dall’art. 43 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 46. Beni non compresi nel fallimento. – I. Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli articoli 170 e 326 del codice civile;

4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall’articolo 188 del codice civile;

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

II. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.

 

Art. 47. Alimenti al fallito e alla famiglia.I. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia (1).

II. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

 

 

(1) Comma modificato dall’art. 44 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 47. Alimenti al fallito e alla famiglia.I. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, se è stato nominato, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

II. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

 

Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito. – I. Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento (1).

II. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore (2).

 

 

(1) Comma modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

(2) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 5/2006

Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito (1). – I. L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 45 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito.I. La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali.

II. Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.

 

Art. 49. Obblighi del fallito (1). – I. L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.

II. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

III. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.

 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 46 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 49. Obbligo di residenza del fallito.I. Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.

II. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all’ordine di presentarsi.

 

Art. 50. Pubblico registro dei falliti (1). – (abrogato)

 

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 47 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 50. Pubblico registro dei falliti. – I. Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.

II. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.

III. Finché l’iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.

IV. Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all’istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell’albo dei falliti attualmente esistente.

 

 

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