Art. 64

Atti a titolo gratuito

 

I. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

II. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36. (1)
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(1) Comma aggiunto dal D.L. 27 giugno 2015 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.

 

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