Sub art. 177 L.F.
Sulla differenza anche ai fini del voto fra cessione del credito a scopo di garanzia e pegno di credito
 
Cassazione civile, sez. I, 07 aprile 2016, n. 6759
“La cessione del credito a scopo di garanzia dà sempre luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto, in via immediata se il credito è già maturato, ovvero in via differita, cioè al momento della maturazione, se trattasi di credito futuro, a differenza del pegno di credito, che non dà mai luogo al trasferimento della titolarità del credito al creditore pignoratizio, ed integra un tipico diritto di prelazione. La cessione del credito a scopo di garanzia, quindi, costituisce una forma atipica di garanzia che non rientra fra i diritti di prelazione, tassativamente indicati dall'art. 177, co. 3, L.F.. Perciò  l'adesione del cessionario del credito al concordato preventivo del cedente non comporta la rinuncia a tale garanzia.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 5943/1980
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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