Sub art. 169 L.F.
Sulla compensazione tra debiti e crediti in caso di patto di compensazione
 
Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3336
“In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poichè in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né il curatore fallimentare - ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito).”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 17999/2011; Cass. 8752/2011; Cass. 2539/1998; Cass. 7194/1997 (ndr: quantunque in sentenza si parli di “giurisprudenza costante”, invero vanno segnalate in senso contrario Cass. 10548/2009; Cass. 9030/1995; Cass.  11988/1990)
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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