Sub art. 168 L.F.
Sul pagamento del debitor debitoris
 
Cassazione civile, sez. VI, 07 giugno 2016, n. 11660
“In tema di concordato preventivo, l’art. 168, co. 1, L.F non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del credito pronunciata anteriormente alla presentazione di tale procedura minore. D’altra parte, il procedimento di concordato preventivo non prevede la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell’art. 44 L.F. e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui all'art. 169 L.F., soltanto le disposizioni degli artt. da 55 a 63 L.F. Pertanto, il pagamento di un debito preconcordatario è in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, e purché non integri l'ipotesi di un atto diretto a frodare le ragioni dei creditori.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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