Sub art. 168 L.F.
Sulla deroga ex art. 4 d.lgs 170/2004 al divieto di cui all’art. 168 co. 1 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 07 aprile 2016, n. 6760
“L’art. 4 d.lgs. 170/04, concernente la possibilità di escussione di contratti di garanzia finanziaria <<anche in caso di apertura di una procedura di risanamento di liquidazione>> (tale da ritenersi ai sensi dell’art. 1 di tale d.lgs. l’amministrazione controllata, il concordato preventivo, il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa), si applica anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all’entrata in vigore di detto d.lgs. Difatti tale norma attiene esclusivamente alla facoltà di escussione, e dunque al profilo dell'esecuzione coattiva in autotutela, ed è pertanto soggetta al principio generale (procedimentale) tempus  regit  actum.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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