Sub artt. 162 e 173 L.F.
Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
 
Cassazione civile, sez. I, ord. 13 maggio 2016, n. 9886
“Non sussistono dubbi sul carattere decisorio della dichiarazione di inammissibilità della proposta, anche nel caso essa avvenga ai sensi dell’art. 162 L.F., essendo evidente che detta inammissibilità preclude la possibilità di dar corso alla procedura concorsuale, cioè di regolare la propria crisi o insolvenza secondo il modello reputato più adatto, dunque incidendo sulla corrispondente situazione soggettiva del richiedente . Maggiori incertezze attengono peraltro al carattere definitivo del provvedimento in questione, potendo sostenersi che, in ogni caso e tenuto conto della reclamabilità del decreto ex art. 162, co. 2 L.F., non rimane preclusa per l'interessato la possibilità di proporre una nuova domanda di concordato.
Il generale tema della impugnabilità in sede di legittimità dei provvedimenti denegativi dell'ammissione al concordato preventivo, non seguiti da dichiarazione di fallimento, è questione di massima di particolare importanza sulla quale devono pronunciarsi le Sezioni Unite.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 3472/2016
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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