Sub art. 162 L.F.
Sull'audizione del debitore in sede fallimentare e concordataria
 
Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8100
“Il sub-procedimento ex art. 162 L.F. diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di c.p., si inserisce nell'ambito di una procedura unitaria nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento gli è noto sin dal momento della proposizione della domanda. In tale contesto, non è necessaria l'ulteriore convocazione in camera di consiglio del debitore, a meno che il PM non adduca a fondamento della propria istanza elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, potendo in ogni caso il debitore  predisporre i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze di convocazione personale e simili), per contrastare l'eventuale richiesta di fallimento.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 9730/2014
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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