Sub art. 161 L.F.
Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento
 
Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8100
“Il PM è legittimato a formulare la richiesta di fallimento a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l'ammissione al concordato preventivo, essendo egli, nel sistema della legge, informato sia della domanda di concordato ai fini dell'intervento nella procedura e dell'eventuale richiesta di fallimento (art. 161 L.F.), sia della procedura d'ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato (art. 173 L.F.), onde è anche il naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell'esito di tale procedimento.” 
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 4209/2012
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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