Sub art. 111 L.F.
Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione”
 
Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2016, n. 14536
“Il compenso degli amministratori provvisori nominati in sede di procedura cautelare ex art. 15, co. 8, L.F., afferendo attività funzionale alla poi dichiarata procedura fallimentare, fruisce della prededuzione ex art. 111, co. 2, L.F. Il relativo accertamento deve avvenire in sede concorsuale ordinaria ex artt. 111 bis e 93 L.F., e non invece attraverso decreto ex art. 25 L.F. poiché si tratta di soggetti che, pur se di nomina giudiziale, risultano designati anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Conseguentemente, qualora il creditore segua tale ultimo procedimento camerale endofallimentare, il relativo procedimento è affetto da radicale nullità che il giudice di legittimità è tenuto pregiudizialmente a rilevare d’ufficio cassando senza rinvio.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass.9623/2010; Cass. 8111/2000; Cass. 9526/1994; Cass. 5124/1991; Cass 2653/1968
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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