Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, ord. sez. VI, 19 luglio 2016, n. 14813 
“Allorché l’attività legale svolta nel corso della procedura concordataria poi sfociata nel fallimento porti al recupero di somme poi refluite nella massa fallimentare, la prededuzione al professionista deve essere riconosciuta nel successivo fallimento. D’altra parte l’art. 111 co. 2 L.F. è stato ripetutamente interpretato nel senso che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra "de plano" tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, L.F. va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti .”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass.22450/2015
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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