Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091
“Il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell'ambito dell'accertamento previsto dall’art. 111 bis L.F., l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa.
Infatti, l’ art. 111, comma 2, L.F., norma di portata generale e priva di restrizioni, allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 19013/2014
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)