Sub art. 69 bis L.F.
Sulla consecutio tra procedure concorsuali
 
Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324
“Il principio di consecutio fra procedure concorsuali di cui all’art. 69 bis L.F. impone di considerare la dichiarazione di fallimento, successiva alla domanda di c.p., come parte di una procedura unitaria che consegue al medesimo stato d'insolvenza, senza che a tal fine abbia alcun rilievo la legittimità o meno dell’iniziale domanda di concordato; tanto più che  il giudice investito della domanda di revocatoria ex art. 67 L.F., come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, così non può rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 8439/2012
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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