Sub art. 67 L.F.
Sulla valutazione giudiziale dell’idoneità del piano attestato
 
Cassazione civile, sez. VI, 05 luglio 2016, n. 13719
“In tema di azioni revocatorie relative agli atti esecutivi di un  piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, III co, lett “d”, L.F. (nel testo nella specie vigente ratione temporis, e cioè anteriormente alle modifiche del 2012), il giudice, per ritenere non soggette alla domanda della curatela gli atti esecutivi del piano attestato medesimo, ha il dovere di compiere, con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all'attuazione del piano di risanamento, del quale l'atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo.”
(Principio di diritto enunciato)
 

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