Sub art. 1 L.F.

Sulle problematiche di giurisdizione in caso di mutamento di sede
 
Cassazione civile, SU, 26 maggio 2016, n. 10925
“In tema di individuazione del giudice competente a decidere di una procedura d’insolvenza, ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. A tal fine, l’onere di superare la presunzione di coincidenza fra sede statutaria e centro di interessi di una società ricade sui creditori istanti ed è comunque consentito al giudice desumere argomenti di prova dal contegno delle parti ai sensi dell’art. 116 c.p.c.” (nel caso di specie è stata esclusa la competenza del giudice italiano)
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. S.U. 2243/2015; Cass. S.U. 9545/2013
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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