Sub art. 173 L.F.
Sul compimento di atti in frode ai creditori
 
Cassazione civile, sez. VI, 31 marzo 2016, n. 6240
“La mancata indicazione nella proposta concordataria di transazioni e dationes in solutum stipulate antecedentemente che, una volta dichiarato il fallimento, sono assoggettabili a revocatoria ai sensi dell’art. 173 co. 1, L.F., legittima la revoca del concordato, per l’evidente natura decettiva della proposta.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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