Sub art. 161 L.F.
Sulla natura perentoria e decadenziale dl termine di cui all’art. 161 co. 6 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277
“In presenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, il termine ex art. 161 co. 6 L.F.  concesso dal giudice al debitore ha natura perentoria e decadenziale. Pertanto, detto termine non è prorogabile d’ufficio, ma solo su richiesta di parte ed al ricorrere di giustificati motivi, provocando il suo mancato rispetto l’inammissibilità della domanda.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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