Sub art. 173 L.F.
Sulla posizione dei creditori nel sub-procedimento ex art. 173 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324
“Il provvedimento che dispone la revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 L.F. non richiede la proposizione di un'apposita domanda e non è emesso nell'ambito di un giudizio contenzioso che si svolge fra parti contrapposte, ma costituisce espressione di un potere-dovere del giudice ricollegato in via esclusiva alla scoperta degli atti di frode, il cui esercizio, quindi, non è subordinato all'acquisizione della posizione assunta sul punto dai creditori, che pertanto, a differenza del debitore, non sono parti necessarie del relativo sub-procedimento e quindi neppure destinatari ex art. 173, co.1, L.F. di una vocatio in ius bensì di una mera litis denuntiatio, ovvero di una comunicazione volta a consentire l’eventuale partecipazione degli stessi all'udienza, in contrapposizione o in adesione alla posizione del debitore.
Ne consegue che l'omissione di detta comunicazione non comporta la nullità assoluta ed insanabile della prima fase di tale  sub- procedimento, ma da luogo ad una nullità relativa che, non ripercuotendosi sull'eventuale fase successiva, non è causa di invalidità della sentenza dichiarativa di fallimento.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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