Sub art. 111 L.F.
Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici
Cassazione civile, sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 3003
“L'ammissione in prededuzione del credito del subappaltatore può disporsi solo se e in quanto esso comporti per il fallimento un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento del committente-P.A. il quale ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3 subordini il proprio pagamento di una maggior somma alla quietanza del minor credito del subappaltatore.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)