Sub art. 169 L.F.
Cassazione civile, sez. I,  25 novembre  2015, n. 24046
 
Sulla compensabilità
 
“A norma del combinato disposto degli artt. 169 e 56 lf, il conduttore può compensare il debito per retei mensili successivi alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo con un proprio controcredito anteriormente maturato nei confronti del locatore, perché il titolo del  credito relativo alla totalità dei canoni è unicamente il preesistente contratto di locazione, atteggiandosi  la corresponsione delle rate del corrispettivo esclusivamente rispetto alla sua esigibilità.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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