Sub art. 161 L.F.
Cassazione civile, sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25586
 
Sugli obblighi informativi nei confronti del Pubblico Ministero
 
“La mancata comunicazione al Pubblico ministero della domanda di concordato preventivo ai sensi dall'art. 161, comma 5, non comporta la nullità del procedimento di fallimento e della successiva sentenza di fallimento, avuto riguardo alla portata meramente informativa di tale adempimento, volto a portare a conoscenza del Pubblico Ministero l'avvenuta proposizione della domanda, al fine di permettergli di seguire la relativa istruttoria e di assistere all'audizione del debitore, nonchè di proporre eventualmente un'autonoma istanza di fallimento.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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