Sub art. 160 L.F.
Cassazione civile, sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25586
 
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
 
“Il controllo demandato al tribunale ai fini, tanto dell'ammissione alla procedura quanto dell'omologazione e della revoca del concordato preventivo, ha ad oggetto la fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica esclusivamente un giudizio in ordine alla compatibilità delle relative modalità di attuazione con norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, restando invece escluso qualsiasi apprezzamento in ordine alle probabilità di successo economico del piano ed ai rischi inerenti, nonché alla convenienza della proposta, la cui valutazione è riservata ai creditori in sede di approvazione.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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