Sull’audizione del debitore in sede fallimentare e concordataria
Cassazione civile, sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 21487
“Qualora la proposta di concordato preventivo sia stata presentata nel corso di un procedimento prefallimentare, il contraddittorio tra creditore istante e il debitore si è già instaurato in sede pre-fallimentare e quindi non è necessaria una nuova convocazione ai fini del sub-procedimento di revoca.”
(massima redazionale)