Sull’impugnabilità e reiterabilità dei provvedimenti assunti ex art. 169 bis
Cassazione civile, sez. I, 03 settembre 2015, n. 17520
 
“Deve escludersi che siano impugnabili mediante ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost i provvedimenti assunti a norma della L. Fall., art. 169 bis, sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, trattandosi di richieste proponibili sia prima sia dopo il decreto di ammissione al concordato e reiterabili nel corso della procedura”.
(massima redazionale)
 
 
 
 

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