Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
 
Cassazione civile, sez. I, 03 settembre 2015, n. 17520
 
“Perché risulti proponibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., non è sufficiente che i provvedimenti abbiano una qualsiasi idoneità a incidere positivamente o negativamente sulle aspettative dei creditori, del debitore o di terzi, ma è necessario che si tratti di provvedimenti di natura giurisdizionale, destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato, non revocabili. Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, avverso i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale in sede di reclamo, che costituiscono esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni del debitore e delle funzioni di direzione della procedura concorsuale: così per i provvedimenti che concedono o negano o revocano l'autorizzazione all'affitto dell'azienda; per il provvedimento che nella procedura di concordato preventivo autorizzi il debitore al compimento di atti di disposizione di beni di sua proprietà; il provvedimento di autorizzazione del curatore al riscatto di polizze assicurative sulla vita già stipulate dal fallito”.
(massima redazionale)
 
 
 
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)