Sulla prededucibilità del credito del professionista attestatore
Cassazione civile, sez. VI, ord. 28 luglio 2015, n. 15951
“Il novellato art. 111, comma 2, l. fall., detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista attestatore necessariamente rientra”.
 
(massima redazionale)
 
 
“Trattandosi di credito prededucibile, è ugualmente prededucibile  il credito per IVA di rivalsa ad esso relativo, che dovrà essere rimborsato all'atto del pagamento, a seguito dell'emissione della fattura”.
(massima redazionale)
 
 
 
 
 

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