Sul diritto di voto
 
Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2015, n. 10086
 
“L'art. 177 L. Fall.,  a differenza dell'art. 127, comma 6,in materia di concordato fallimentare, non prevede l'esclusione dal voto per le società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo. 
Le questioni relative alle maggioranze di cui all'art. 177 L. Fall., non possono  ritenersi mai precluse al creditore in sede di giudizio d' omologa come di  reclamo, trattandosi di questioni rilevabili comunque d'ufficio”.
 
(massima redazionale)
 
 
 
 

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