Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9845
 
“I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, il quale detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa  introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali”.
 
(massima redazionale)
 
 
 
 

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