Sugli elementi valutabili ai fini della verifica dei requisiti di fallibilità
 
Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2015, n. 10952
 
“In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità del debitore, nel computo dell'attivo patrimoniale, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, il triennio cui si richiama il legislatore nella L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a), nel testo modificato dal D. Lgs. n. 169 del 2007, va riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'unica (o della prima) istanza di fallimento.
L'accertamento dello stato di insolvenza, anche in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, pur dovendo essere compiuto con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, può fondarsi anche su fatti diversi da quelli sulla base dei quali il fallimento è stato dichiarato, purché anteriori alla dichiarazione, anche se successivamente conosciuti e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo, avendo il giudice il potere - dovere di riscontrare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento sulla base degli atti acquisiti al fascicolo fallimentare”.
 
(massima redazionale)
 
 
 
 

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