Sul divieto di apportare modifiche alla proposta concordataria
Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2015, n. 8575
“Il divieto di apportare modifiche al piano e/o alla proposta di concordato preventivo dopo l'inizio delle operazioni di voto dei creditori, sancito dall'art. 175, co. 2, l.f., senza che a nulla rilevi al riguardo la diversa previsione di cui all'art. 179, co. 2, l.f., vale anche per quelle modifiche qualificate dal debitore come migliorative”.
(massima redazionale)