Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2015, n. 5107
 
“Mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti,  il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ai fini della consapevole espressione del voto dei creditori, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore  con la proposta di concordato e con i documenti allegati (compresa l'attestazione del professionista nonché la relazione giurata ex art. 160, co. 2, l.f.)”.
 
(massima redazionale)
 
 

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