Sull’estensione degli effetti del concordato preventivo ai soci illimitatamente responsabili in caso di fideiussione e dazione di ipoteca
 
Cassazione civile sez. un., 16 febbraio 2015, n. 3022
 
"Il socio illimitatamente responsabile, che ha prestato fideiussione a favore di un creditore sociale, ai fini concordatari non è un terzo garante ex art.184 co.1, parte II, L. F., ma risponde per un debito comunque proprio in conseguenza  della sua responsabilità illimitata rispetto alle obbligazioni sociali. Pertanto, salvo patto contrario, fruisce dell'effetto esdebitatorio di cui all'’art. 184, co. 2, L. F., che comunque non può verificarsi, ove difetti l'integrale pagamento, allorché il debito sociale risulti garantito dal  socio illimitatamente responsabile a mezzo dazione di ipoteca che rende il credito così garantito come ipotecario anche in sede concordataria".
 
(massima redazionale)
 
 
 
 

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