Sul divieto di pagamento dei creditori anteriori
 
Cassazione civile sez. III, 05 febbraio 2015, n. 2078
 
"In caso di concordato preventivo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dalla L. F., art. 168, comma 1, comporta che i debiti sorti prima dell'apertura della procedura non possono essere estinti fuori dall'esecuzione concorsuale".
 
(massima redazionale) 
 
 
 

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