Sugli effetti del concordato preventivo rispetto alla legittimazione ad agire in caso di simulazione
Cassazione civile sez. I, 05 febbraio 2015, n. 2154
"In caso di concordato preventivo, al quale sia seguito il fallimento, il creditore che abbia subito una consistente diminuzione delle proprie garanzie patrimoniali, con conseguente pregiudizio per la realizzazione del proprio credito, è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 1415 c.c., comma 2 avendo certamente interesse a promuovere l'accertamento della simulazione del contratto di affitto di azienda costituente invece una cessione della stessa, al fine ultimo di conseguire l’inopponibilità del regolamento (pregiudizievole) simulato ed avvalersi di quello dissimulato".
(massima redazionale)
