Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile sez. I, 06 febbraio 2015, n. 2264
 
"I crediti del professionista derivanti dall'attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, sono prededucibili nel fallimento consecutivo ai sensi del novellato art. 111, comma 2, legge fallimentare, che detta un precetto di carattere generale secondo cui, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, vi è eccezione al principio della par condicio estendendosi la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni da questi svolte, ovvero la loro concreta utilità per la massa, pena svuotare la norma di significato, atteso che dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento si dovrebbe necessariamente presumere la mancanza di utilità delle attività svolte in funzione dell'ammissione al concordato preventivo e si ricondurrebbe la fattispecie entro i medesimi ambiti interpretativi ed applicativi cui, proprio per l'assenza di un'espressa previsione regolatrice, sottostava nel vigore della precedente disciplina".
 
(massima redazionale).
 
 
 

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