Sulla consecutio tra procedure concorsuali
 
Cassazione civile sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 2572
 
"Nel caso in cui dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento della stessa e dei soci illimitatamente responsabili, il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67 l. fall. inizia a decorrere dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale e non dalla data della sentenza di fallimento". 
 
(massima redazionale)
 
 
 

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