SUL COMPIMENTO DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Sulla natura decettiva della domanda concordataria

Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1726

“Ciò che vale a connotare la natura decettiva della domanda di concordato, che ne provoca l'inammissibilità, è l'omessa o la falsa rappresentazione dei dati di cui all'art. 161 co. 2 L.F. Di contro, nessuna valenza decettiva può configurarsi ove il piano concordatario presenti una piena ricognizione di tali dati, comprensiva all'occorrenza della completa ricostruzione dei rapporti negoziali dai quali si assume scaturiscono le indicate posizioni creditorie, ivi comprese quelle che siano state, in ipotesi, erroneamente individuate come tali dal debitore”.

(massima redazionale)

 

SENTENZA INTEGRALE

 

TORNA ALL'INDICE

 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)