SULLA COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI

Sulla compensabilità

Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2015, n. 825

“Rappresentando una deroga alla regola del concorso tra creditori, la compensazione trova applicazione anche se i debiti/crediti divengano liquidi ed esigibili posteriormente al deposito del concordato preventivo, purché il fatto genetico estintivo delle contrapposte obbligazioni sia comunque sorto anteriormente a tale deposito”.

(massima redazionale)

 

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