Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento

Cassazione civile sez. I, 24 aprile 2014, n. 9271

“Il P.M. è informato non solo della domanda di concordato preventivo ai fini dell'intervento nella procedura e dell'eventuale richiesta di fallimento (art. 161 legge fall.), ma anche della procedura d'ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato (art. 173 legge fall.), oltre che del relativo esito, ed è, come tale, legittimato, a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l'ammissione al concordato preventivo, a formulare la richiesta di fallimento anche se la notizia dell'insolvenza non sia stata acquisita nelle forme e secondo le modalità specificamente previste dall'art. 7 legge fall.”

(Giustizia Civile Massimario 2014)

 

 

SENTENZA INTEGRALE

 

TORNA ALL'INDICE

 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)