Sulla ristrutturazione dei debiti mediante cessioni di partecipazioni sociali

Cassazione civile sez. I, 7 maggio 2014, n. 9841

“L'art. 160 legge fall. prevede, tra i contenuti possibili della proposta di concordato, la ristrutturazione dei debiti ed il risanamento della società mediante cessione di quote o azioni sociali senza alcuna limitazione e trova, pertanto, applicazione nei confronti di tutti i creditori, ivi comprese le banche, non potendosi, in senso contrario, invocare il divieto di acquisizione di partecipazioni sociali ad esse imposto dalle norme emanate dal CICR e dalla Banca d'Italia che, non avendo rango primario, possono derogare alle disposizioni legislative solo nei limiti consentiti dalla legge stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la proposta anche in ragione dell'esistenza di una previsione alternativa del piano concordatario, concernente la possibilità per gli enti creditizi, appositamente inseriti in un'autonoma classe ex art. 160, primo comma, lett. d, legge fall., di cedere il loro credito chirografario contro il pagamento del quattordici percento)”.

(Giustizia Civile Massimario 2014)

 

 

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